1) le perplessità sulle modalità di costituzione sono fondate. Se la dichiarazione anagrafica non è congiunta, è necessario prima avvertire con raccomandata l'altro.
E se questi, avvertito, non è d'accordo?penso dovrebbe contestare l'iscrizione anagrafica.
Era meglio prevedere un atto congiunto ad hoc, visto che dalla convivenza risultante dallo stato di famiglia discendono obblighi tra le parti.
è quasi come imporre il DICO a chi convive, ma non vuole avere vincoli giuridici
2) mi pare che non si indichi chiaramente l'incompatibilità tra PACS (o meglio DICO) e preesistente matrimonio: si dice solo che il DICO si scioglie se successivamente si contrae un matrimonio.E questo crea problemi in materia di successione (se occorre dividere un intero, non si possono prevedere 5/4). Si evince dal complesso delle disp., ma non è indicata chiaramente.
I riferimenti dell'art.13, co.3 e 4 non sono chiari (anzi del tutto confusi)
3) disposizioni previdenziali: norma vuota. Generico rinvio a future disp.Per me sta anche bene,ma era cmq stare zitti:così è una presa di giro (una declamazione di principio non vincola leggi successive).
4) non si sa a chi ci si rivolge: parla di affetto (non nec convivenze more uxorio), ma esclude la possibilità di estenderlo a parenti: due amici fraterni sì, due fratelli no (ache se questi sono cmq tutelati)
5) diritto visita al convivente malato: rimesso alla discrezionalità direttore della struttura sanitaria; la legge non dice nulla. Cmq già oggi è un problema di fatto risolto.
6) come saranno regolati i rapporti successivi allo scioglimento del DICO. E come viene sciolto il DICO? Sembrerebbe che in caso uno dei due si sposi, ne vengano meno gli effetti, anche l'assegno di mantenimento
7) disposizione anti badante e altre esclusioni (art.2): ok
8) non mi sembra che ponga limiti a comportamenti opportunistici: due coabitano senza avere legami di affetto (dato che l'affetto non va dichiarato, non c'è sanzione(sembra), a differenza di una falsa dichiarazione di coabitazione), possono evitare la successione a causa di morte (vedi punto successivo).Si hanno i vantaggi, ma non i costi
9) eredità. A differenza del coniuge è prevista la successione legittima e non quella necessaria (ie NON quota di legittima; attenzione a non confondersi con i termini): il convivente potrà essere escluso con testamento che attribuisca ad altri i propri beni. Ma questo rientra nella libertà dell'individuo (pone però i problemi di cui al punto prec.) Diverse sono invece le quote previste rispetto a quelle del coniuge: ma in ogni caso se uno dei due fa testamento può già adesso attribuire tutta la quota disponibile al convivente.
10) Decisioni in materia di salute e per il caso di morte. Si prevede la possibilità di delegare al convivente determinate scelte.Ma non è automatico con il DICO. Occorre un atto apposito. Ma allora perché non ammetterlo in generale a prescindere dalla convivenza.Qua non si tratta di famiglia tradizionale o meno, ma di scelte insidacabili dell'individuo su cui penso nessuno possa dire pe.
11) il divorziato che contragga un dico perde assegni ecc: GIUSTO. Non si vede perché cumulare due benefici.
12) il subentro nel rapporto di locazione (affitto). C'era già e non era subordinato ad una durata minima prefissata della convivenza (come invece nella bozza)