Domanda:
cosa succede quando ti beccano che hai una carta d'identità falsa?
2008-01-27 14:33:56 UTC
una multa?il carcere? o che altro? è un reato grave? quali sono le normne penali? grazie
Sei risposte:
Toro 2013 ™ VG
2008-01-27 14:38:25 UTC
Certo che è un reato grave falsificare i documenti. Ti fermano, solo il magistrato può trasformare il fermo in arresto, sempre di gattabuia si tratta!
Paolo
2008-01-27 23:27:54 UTC
Non credo che valga la pena di rischiare un reato penale, seppur minore, per andare a vedere un film al cinema.
fab2000it
2008-01-27 22:43:25 UTC
è un reato, si chiama falso in atto pubblico. se poi usando quella carta di identità hai attestato falsamente la tua identità in uffici pubblici, domande varie, concorsio hai ottenuto finanziamenti con quel documento siamo alla truffa ecc.



Ti denunciano comunque ma per il solo falso della carta non c'é reclusione prima della condanna, ma se si sommano altri reati può anche essere, ti spulciano per benino eh!
Yaya
2008-01-27 22:37:25 UTC
TI DENUNCIANO
2008-01-27 22:36:44 UTC
niente vai pure tranquillo..



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OVVIAMENTE scherzavo... :)
ledis mia
2008-01-27 23:29:40 UTC
Norme penali riferite alla falsificazione ed ai documenti informatici



Grazie alle modifiche del codice penale apportate attraverso la legge 23

dicembre 1993 n. 547 " Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice

penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica"

sono state introdotte numerose nuove ipotesi di reato direttamente

riconducibili all'informatica ed alla telematica. Esplicitamente riferito

alla falsificazione del documento informatico è soltanto l'art.491 bis c.p.

(introdotto dall'art. 3 della legge 547/93 nel capo III del titolo VII,

libro II del codice penale), che consente di punire la falsificazione dei

documenti informatici attraverso le disposizioni penali sino ad oggi

riguardanti esclusivamente la falsificazione dei documenti cartacei. Ne

deriva, quindi, che restano sicuramente escluse dall'applicabilità ai

documenti informatici tutte le fattispecie di falso documentale che si

collocano al di fuori del capo III del titolo VII, libro II del codice

penale (ad. es. il delitto di soppressione, falsificazione o sottrazione di

atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato di cui all'art.255

c.p. o di alterazione di stato civile mediante falsità, di cui al capoverso

dell'art.567 c.p.). Riferibile al documento informatico, ma non alla sua

falsificazione, è l'art. 621 c.p. (e ciò grazie all'introduzione del

secondo comma realizzata attraverso l'art. 7 della legge 547/93), che

consente di punire la rivelazione del contenuto di un documento informatico

segreto. Viene anche sanzionata la violazione, sottrazione e soppressione

della corrispondenza informatica e telematica (e ciò grazie alla

sostituzione del previgente comma quarto dell'art. 616 c.p., realizzata

attraverso l'art. 5 della legge 547/93). Vi sono poi altre disposizioni in

qualche modo riconducibili alla c.d. manipolazione informatica, che meritano

di essere seppur sinteticamente ricordate. L' art. 392 c.p. - esercizio

arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose - (grazie

all'introduzione del terzo comma realizzata attraverso l'art.1 l.547/93)

punisce colui che, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo

ricorrere al giudice si fa arbitrariamente ragione da se medesimo alterando

o modificando un programma informatico. L'art. 617 sexies c.p. (introdotto

dall'art. 6 legge 547/93) punisce la falsificazione, alterazione o

soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

L'art. 635 bis c.p.- danneggiamento di sistemi informatici e telematici-

(introdotto dall'art. 9 della legge 547/93) punisce colui che distrugge,

deteriora o rende inservibili programmi, dati o informazioni altrui. L'

art.640 ter c.p.- frode informatica- (introdotto dall'art. 10 della legge

547/93) punisce chiunque , alterando in qualsiasi modo il funzionamento di

un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità

su dati ,informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o

telematico o ad esso pertinenti procura a sé o ad altri un ingiusto profitto

con altrui danno.



Rilevanza penale della falsificazione informatica



Volendosi attenere al tema della relazione occorre individuare le norme

penali riferibili alla falsificazione del documento informatico e le altre

eventualmente riconducibili all'uso abusivo della firma digitale.

L'individuazione delle disposizioni penali riguardanti la falsificazione del

documento informatico prende le mosse dall'art. 491 bis c.p., che fornisce

una propria definizione di documento informatico, rinviando alla normativa

preesistente (dettata in materia di falsità in atti) per l'identificazione

delle condotte punibili. Ne consegue che alla luce della predetta norma, la

falsificazione del documento informatico assume rilevanza penale solo

quando: a) l'oggetto su cui ricade la condotta è un documento informatico,

da intendersi tale quello descritto dall'art. 491 bis; b) la condotta di

falso considerata è riconducibile, presentandone tutti i requisiti

richiesti, all'interno di una delle norme penali già previste nella parte

del codice penale riferita alle falsità in atti (476 ss. c.p.).



Il documento informatico quale oggetto della falsificazione



Perché le norme dettate in materia di falsità in atti siano applicabili anche

al documento informatico è necessario che lo stesso presenti i requisiti

previsti dall'art. 491 bis c.p., per il quale " per documento informatico

si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni

aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad

elaborarli". Si nota subito come tale definizione è simile a quella

contenuta nell'art. 621 c.p., così come novellato dall'art. 7 della legge

547/93 (dove, tuttavia, non si richiede che i dati, i programmi e le

informazioni abbiano efficacia probatoria) mentre risulta in contrasto,

almeno apparente, con quella presente nel DPR 513 del 97 e nel DPR 445/2000,

dove per documento informatico si intende la " rappresentazione informatica

di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Quanto al fatto che "i

dati, le informazioni ed i programmi" contenuti nel supporto abbiano

efficacia probatoria si osserva come il D.L.vo 10/2002 ha recentemente

introdotto disposizioni sull'efficacia probatoria del documento informatico

e che comunque "l' efficacia probatoria" debba essere letta non in senso

strettamente processualistico, quanto piuttosto come funzione o rilevanza

probatoria e ciò in linea con quanto richiesto in genere per le

falsificazioni dei documenti cartacei e con il bene tutelato dalle norme in

questione ovvero la fede pubblica..



Norme penali dettate in materia di falso applicabili al documento informatico



La parte del codice penale riservata alle falsità in atti contempla ipotesi

di falsità materiali ( alterazione o contraffazione del documento) e falsità

ideologiche (falsa attestazione in sede di redazione dell'atto) commesse da

un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o da privati. Primo

problema è di verificare quali norme di quelle previste per il falso dei

pubblici ufficiali (476-480 c.p.) possano riferirsi al documento

informatico. Se parliamo di falsità in certificati o autorizzazioni

amministrative, 477 e 480 c.p., (carta d'identità, passaporto, patente,

nulla osta per avviamento lavoro) l'applicabilità delle relative norme

dipende dall'effettiva sostituzione per legge di questi atti con la

registrazione elettronica. Quando ad esempio vi sarà la carta d'identità

elettronica la falsificazione dei dati in essa contenuti potrà integrare il

delitto di cui all'art.477 c.p. in virtù dell'art.491 bis c.p.. La

falsificazione di copie autentiche di atti pubblici e privati o attestati

del contenuto di tali atti può essere punita ai sensi dell'art. 478 c.p.

anche quando si riferisce ai documenti informatici in virtù di quanto

stabilito dal comma 2 e 3 dell'art. 6 D.P.R. 513/93, sempre che il documento

presenti i requisiti richiesti dal D.P. R. citato. Risponderà quindi del

delitto i cui all'art. 478 c.p. il pubblico ufficiale che rilasci copia o

attestato in forma elettronica di un atto pubblico difforme dall'originale o

in assenza dell'originale dichiarando la conformità della copia o

dell'attestato all'originale. La punibilità della falsificazione del

documento informatico con le norme riferite alla falsità degli atti pubblici

(atti redatti da p.u. costitutivi di diritti o obblighi per p.a. o privati o

diretti a provare il compimento di atti compiuti in sua presenza) dipende

dalla possibilità di dimostrare che il documento informatico abbia le

caratteristiche richieste per il corrispondente atto pubblico redatto in

modo tradizionale. E' sicuramente ammissibile l'operatività delle norme

riferite al falso dell'atto pubblico per il quale non sia richiesta la

sottoscrizione del pubblico ufficiale quando il documento redatto in forma

elettronica indica e rende individuabili i dati relativi all'amministrazione

interessata ed al soggetto che ha effettuato l'operazione , in modo da

soddisfare il requisito della riconoscibilità dell'autore dell'atto (art. 18

comma 2 D.P.R. 513/97). E' altresì ammissibile l'operatività delle norme

riferite al falso dell'atto pubblico per il quale sia richiesta la firma

autografa o sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto se vi è

la firma digitale (art. 19 D.P.R. 513/97). Ipotesi di falso ideologico

concernente la firma digitale possono realizzarsi in occasione della sua

autentica da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato,

stante l'efficacia di cui all'art.2703 c.c.(art.16 D.P.R. 513/97). E' dovere

del notaio di controllare la validità attuale della chiave utilizzata,

controllando gli appositi registri telematici, relativa ad una firma non

revocata o sospesa ma utilizzata da persona diversa del legittimo titolare.

Il notaio deve, infatti, sempre accertare la corrispondenza fra attività del

firmatario e generalità del titolare della chiave che risulterà dal

certificato. A proposito dell'attività del notaio in questo settore, gran

parte della dottrina ha rilevato che l'art.16 fa esclusivo riferimento

all'autentica da parte del notaio o da parte di altro pubblico ufficiale

della firma digitale apposta al documento informatico confezionato dalle

parti, ma non prevede che l'atto del notaio, atto pubblico o autenticazione,

possa essere redatto con procedure informatiche. Ad avviso di tale dottrina

la redazione di un atto pubblico notarile in forma telematica comporterebbe

quindi una revisione della legge notarile, che si basa sul presupposto

della forma scritta e sottoscritta di pugno del notaio. Non applicabili

paiono le disposizioni incriminatrici delle falsità in alcuni documenti

tipici equiparati agli atti pubblici - come testamento olografo, cambiale ed

altri titoli di credito trasmissibili per girata- (art. 491 c.p.) e ciò fino

a quando non vi sarà espressa regolamentazione normativa relativa alla

formazione e conservazione attraverso strumenti informatici di tali atti. Vi

sono poi ipotesi delittuose la cui struttura, per la specifica e tassativa

configurazione della condotta o del relativo oggetto materiale, sembra

renderle insuscettibili di estensione a corrispondenti falsità informatiche,

come le varie figure di abuso in foglio firmato in bianco (art.486,487,488

c.p.). Se la falsificazione riguarda un documento informatico, con un

contenuto che svolge funzione probatoria, ma non proveniente da pubblico

ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, possono trovare

applicazione le norme che puniscono la falsità in scrittura privata. La loro

operatività è possibile alla luce di quanto previsto nel D.P. R. 513/97 dove

si dice che: a) il documento che presenta i requisiti previsti dal

regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta (art.4); il

documento sottoscritto con firma digitale ha efficacia di scrittura

privata(art.5), nonché stessa efficacia probatoria delle documentazioni

tradizionali. Si può allora prospettare la punibilità dell'uso di atto

informatico falso da parte di chi non ha concorso alla sua realizzazione

(art.489 c.p.), così come il delitto di soppressione, distruzione o

occultamento di atto vero (art.490 c.p.). Quanto a quest'ultima ipotesi si

osserva che l'art.490 c.p. troverà applicazione nell'ipotesi di distruzione

di dati aventi efficacia probatoria immagazzinati su un supporto fisico o

logico (es. memoria interna dell'elaboratore), mentre nel caso di

distruzione di dati, anche se non aventi efficacia probatoria, in transito e

non ancora fissati su un supporto, troverà applicazione la norma generale di

cui all'art. 635 bis c.p.



L'uso abusivo della firma digitale



Al di là di quanto detto in materia di falso è possibile immaginare altri

reati che possono riguardare l'uso della firma digitale. L' utilizzo abusivo

della chiave privata da parte persona diversa dal titolare può integrare il

delitto di cui all'art.494 c.p.(sostituzione di persona), mentre nel caso di

appropriazione di firma digitale altrui può ipotizzarsi il delitto di furto

o di appropriazione indebita. L'utilizzo della chiave sottratta può

integrare altresì il delitto di truffa o di ricettazione Se la firma

digitale abusiva viene impiegata nei rapporti con la pubblica

amministrazione il falso può concorrere con i delitti di cui agli artt. 640

c.p. 2 comma n.2 (truffa aggravata ai danni dello Stato) e 640 bis (truffa

aggravata per il conseguimento erogazioni pubbliche). Il delitto di falso

può anche concorrere con la truffa contrattuale a mezzo di firma elettronica

e ciò alla luce di quanto previsto dall'art.11 DPR 513/97, che prevede il

riconoscimento giuridico dei contratti stipulati con strumenti informatici o

telematici purché sottoscritti con firma digitale. Può ipotizzarsi anche un

concorso con frode informatica e detenzione e diffusione abusiva di codici

di accesso a sistemi informatici e telematici.


Questo contenuto è stato originariamente pubblicato su Y! Answers, un sito di domande e risposte chiuso nel 2021.
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