Domanda:
tesi in diritto d'autore: aiutoooooo please!!!!?
violet-sky
2007-07-04 06:38:32 UTC
Sono in alto mare.
Devo fare la tesi sul possesso legittimo nel diritto d'autore,ma, sinceramente, NON capisco chi,oltre all'autore,si trova nel possesso legittimo dei diritti di utilizzazione economica e quindi puo' farli valere in giudizio.
Mi pare l'editore,il cessionario...chi d'altro????
C'è qualcuno che puo' chiarirmi questo dubbio,in modo da sapere cosa devo cercare?
Grazie infinite a chi mi salverà!!!
Quattro risposte:
holdenn75
2007-07-04 11:42:31 UTC
l'art. 167 della legge sul diritto d'autore prevede il possesso in buona fede dei diritti di sfruttamento economico .... ritengo che sia utilizzato il temine possesso in quanto il diritto d'autore può essere considerato come una sorta di proprietà su un bene immateriale (il contenuto del diritto infatti prevede una serie di facoltà di godiemnto e di disposizione), e trattandosi di bene (se pur immateriale) il "possesso" ci può stare... a me a prima vista viene in mente chi ha acquistato a non domino, in buona fede, magari da un erede apparente... da un falsus procurator o in caso di terzo che ha acquistato ed il primo negozio di trasferimento sia stato dichiarato nullo o annullato o rescisso o risolto.

In bocca al lupo! e fammi sapere se siamo stati utili!

P.S. Magari il primo capitolo dedicalo al testo della legge, e sul perchè è stato scritto così... se puoi fai una ricerca sui lavori preparatori. Se vai alla Camera o al Senato dovresti trovarli, oppure anche alla biblio della tua università...



Night:

Concordo con te sull'espressione perlomeno infelice della legge (fenomeno che negli ultimi anni si fa sempre più frequente, secondo me...) ed anche sul fatto che la dottrina dominante non ritenga configurabile il possesso di un bene immateriale, però bisogna anche considerare che esiste il c.d. quasi possesso relativo all'esercizio di fatto di diritti reali su cosa altrui, quali, servitù, usufrutto, abitazione, enfiteusi (ma esiste ancora??!!?). Ed in questo caso, pur essendoci comunque un rapporto con la res, in realtà si tratta di un possesso di un diritto (mi pare che Trabucchi sostenesse qualcosa del genere) e non di una cosa (possiedi o meglio eserciti ad es. il diritto di passare attraverso un fondo)

Credo comunque che la legge utilizzando il termine "possesso" voglia intendere "esercizio legittimo del diritto d'autore da parte di chi non è titolare".

Comunque ritengo che, per quanto autorevole, deve essere la dottrina a mutare secondo le disposizioni di legge (ed il mutare dei rapporti socio economici della società) e non il contrario, altrimenti saremmo ancora alle pandette e sarebbero impensabili i contratti consensuali ad effetto reale.
Stellina78
2007-07-04 13:49:03 UTC
Ti consiglio di recuperare il testo della legge sul diritto d'autore (lo trovi anche su internet, credo) e di partire dall'analisi di quello. Visita anche il sito della SIAE: lì potrai trovare altre numerose informazioni.
2007-07-04 13:42:40 UTC
se parli di possesso di un diritto parti subito malissimo.



si è titolari di un diritto, si possiede una cosa.



senza offesa ma ti hanno sul serio fatto passare tutti gli esami?





holdenn75:



mah, io ritengo che il termine possesso nell'art 167 sia o un errore o un termine atecnico, del resto dottrina e giurisprudenza nettamente prevalenti non ammettono il possesso di beni immateriali.

E comunque, anche se ciò fosse ammissibile, qua si parla proprio di possesso sul Diritto, non sulla Res, seppure immateriale.



concordo con te sul fatto che l'espressione sia infelice, infatti in privato ho citato all'utente autori come Natoli, sicuramente un'autorità in materia di diritto civile, per avvalorare la mia tesi.

Non concordo però la tua tesi sul fatto che la dottrina deva seguire alla legge.

Il legislatore purtroppo, non è il massimo del sapere giuridico.

Basti guardare il moltiplicarsi di interventi ablativi della Corte Cost.

Il diritto vivente viene determinato dalla giurisprudenza di merito sulla spinta della dottrina.

per citare ancora Natoli (mi sono laureato a Pisa :)), dove saremmo senza la sua spinta al riconoscimento della risarcibilità del danno biologico adesso?

Comunque, come ho scritto, riconosco una certa possibilità, anche se resto scettico, sul riconoscimento del possesso su bene immateriale.

Ma qua si parla di possesso di Diritto, francamente un'anomalia che nessuno, se non la la legge in questione, riconosce. Il diritto non può essere considerato un bene, neanche immateriale. Come sai un bene non si esercita.

Concordo dunque sul fatto che il legislatore, con l'infelice formulazione, intendesse parlare di titolarità.
2007-07-04 13:52:37 UTC
Si può trovare nel possesso legittimo il soggetto al quale l'autore abbia ceduto il diritto di sfruttamento della sua opera.


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