questa è la normativa del comune di Genova che ti chiarisce se puoi o no denunciare il bar
a mio avviso se con le buone non lo capiscono tu chiama le forze dell'ordine
Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Qualità Urbana, Dott.ssa Mariachiara Malagoli;
Premesso:
- che l'art. 6, comma 1 della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", assegna ai Comuni, fra gli altri adempimenti, l'adozione di apposito regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico e il rilascio di autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della suddetta legge, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;
- che l'art. 13, comma 3 della Legge Regionale 20.3.1998 n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", prevede che "Il Comune può individuare ed autorizzare con pro-cedure semplificate determinate attività il cui livello di emissioni sonore sia desumibile dal tipo di lavorazione e dai macchinari utilizzati" ;
- che l'art. 4, comma 1 della Del. G.R. n. 2510 del 18.12.1998 "Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee" di cui all'art. 2 comma 2 lettera I), L.R. 12/1998, prevede che : "Il Comune può individuare le tipologie di cantieri (quali per esempio i cantieri su linee) per le quali adottare procedure semplificate di autorizzazione in deroga delle attività svolte. Tali procedure sem-plificate potranno consistere in prescrizioni aventi carattere generale sulle modalità e sui tem-pi di esecuzione, tenendo debito conto della natura dei cantieri e delle caratteristiche del terri-torio";
- che l'art. 4, comma 2 della Del. G.R. succitata, prevede che . "Le attività di breve durata, non superiori ad un numero di giorni lavorativi da stabilirsi da parte del Comune nel Regola-mento, potranno essere autorizzate secondo schemi standard fissi senza la necessità di speci-fica relazione redatta dal tecnico competente di all'art. 2 legge 447/95";
Considerata l'opportunità, nelle more dell'emanazione, da parte dello Stato, dei de-creti attuativi previsti dalla L. 447/95 e preso atto degli atti di indirizzo e delle norme tecni-che necessarie alla predisposizione dell'apposito regolamento emanati dalla Regione Liguria con Delibera di Giunta n. 2510 del 18.12.1998, di individuare le attività rumorose tempora-nee che, per durata e tipologia di macchinari impiegati, possono essere assoggettate ad una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione prescritta per lo svolgimento di atti-vità rumorose temporanee;
Ritenuto peraltro che lo svolgimento delle attività temporanee dovrà comunque e-spletarsi nel rispetto delle prescrizioni che saranno fissate in relazione ai limiti di rumorosità ed agli orari;
Considerato che, la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spe-sa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile;
Vista la seguente normativa:
Legge 447/95;
L.R. 12/98;
Legge 8.6.1990 n. 142;
Statuto del Comune di Genova;
Visto il parere a carattere generale rilasciato dalla A.S.L. 3 Genovese il 21.1.1995 ri-guardante limiti di rumorosità relativi ai "cantieri su linee di distribuzione (gas, acqua, ener-gia elettrica, telefonia), reti scarichi idrici privati e pubblici, interventi su strade eseguiti da o per conto di Comune, Provincia e A.N.A.S.";
Visto l'art. 3 "Attività temporanee di cantieri" della Del. G.R. n. 2510 del 18.12.1998 riguardante i limiti massimi da concedersi in deroga a cura dei Comuni;
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, e-spresso dal Responsabile del Settore competente ed il parere di legittimità espresso dal Segre-tario Generale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 534 del 28.5.1999, che stabilisce i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico della documentazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge Regionale 20.3.1998 n. 12;
La Giunta delibera:
In relazione alle seguenti tipologie di attività rumorose temporanee:
- a) attività rumorose temporanee relative a lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria di locali igienico sanitari in unità abitative (bagni, cucine, adeguamento impianti alla legge 46/90, ecc.) e opere interne che non comportino modifiche alla struttura portante dell'edificio e che siano realizzate nel tempo massimo di 100 giorni lavorativi di norma non prorogabili;
- b) attività rumorose temporanee relative ad opere interne in unità immobiliari non abitative (Uffici, esercizi commerciali, ecc.) che non comportino modifiche alla struttura portante dell'edificio e che siano realizzate nel tempo massimo di 100 giorni lavorativi di norma non prorogabili;
- c) attività rumorose temporanee relative a lavori di rottura suolo aventi la superficie dello scavo inferiore o uguale a 30 mq in totale e che siano realizzate nel massimo in 100 giorni lavorativi di norma non prorogabili;
- d) attività rumorose temporanee relative a qualsivoglia tipologia di intervento, diversa da quella riportata al precedente punto c), realizzabile nel massimo in 30 giorni lavorativi di norma non prorogabili;
- di assoggettare le attività descritte ai punti a), b) alle seguenti prescrizioni tecniche:
w le operazioni che comportano l'uso di macchinari e/o attrezzature rumorose po-tranno svolgersi esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni eventualmente festivi, nel seguente orario massimo:
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
w le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), Leq (A), misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare:
70 dB(A) dalle ore 8.00 alle ore 9.00;
80 dB(A) dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
70 dB(A) dalle ore 14.00 alle ore 15.00;
80 dB(A) dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
w le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), Leq(A), misurato all'interno del locale più esposto a finestre chiuse e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare:
50 dB(A) dalle ore 8.00 alle ore 9.00;
60 dB(A) dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
50 dB(A) dalle ore 14.00 alle ore 15.00;
60 dB(A) dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- di assoggettare le sopraccitate attività descritte ai punti a), b):
alla presentazione di istanza da parte del Legale Rappresentate della Ditta esecutrice delle opere o del responsabile dell'esecuzione delle medesime, della quale dovrà fare parte inte-grante una relazione asseverata da un Tecnico competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, da presentare almeno 5 giorni prima del previsto inizio attività, al Settore Tutela Ambiente, Ufficio Inquinamento Acustico, il quale provvederà a rilasciare, entro n. 3 giorni, un visto autorizzativo (che potrà essere revocato in qualsiasi momento con nota motivata). Tale istanza completa del citato visto autorizzativo dovrà essere presentata, almeno con un giorno di anticipo rispetto all'inizio dell'attività stessa, alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale territorialmente competente, per opportuna conoscenza. A conferma dell'ottemperanza a quanto sopra la citata Sezione provvederà ad apporre sul provvedimento autorizzativo in argomento opportuna, sottoscritta timbratura.
la citata istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
w luogo dell'attività rumorosa;
w data inizio cantiere;
w rispetto delle prescrizioni tecniche indicate a carattere generale dalla presente De-liberazione;
w l'impegno al rispetto di tutte le prescrizioni che il tecnico competente in Acustica Ambientale ha individuato nella richiesta relazione tecnica asseverata e quelle che indicherà nel corso dell'attività rumorosa temporanea;
w la sottoscrizione a mezzo firma autenticata ai sensi delle vigenti Leggi, essendo a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vi-gente Codice Penale.
la citata relazione asseverata da un tecnico competente in Acustica Ambientale dovrà conte-nere almeno:
w durata dell'attività ed articolazione temporale della stessa,
w clima acustico del luogo;
w elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. di cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità e-spresso in termini di Leq (A);
w valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame;
w confronto della valutazione previsionale di impatto acustico ai valori limite indicati nella presente Deliberazione e, in caso di superamento, gli accorgimenti da mettere in opera per rientrare nel limiti citati;
w descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che la Ditta dovrà attuare per contenere al minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione;
w pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con eviden-ziato la sede del cantiere e gli ambienti esposti al rumore.
Quando il cantiere superi i 30 giorni lavorativi, il tecnico competente in Acustica Am-bientale, dovrà, entro il 50% del tempo previsto per il cantiere, di cui ha redatto la relazione asseverata, eseguire una sessione di rilievi fonometrici atti a dimostrare il rispetto dei li