Domanda:
Diritto privato: Effetti della trascrizione?
Io
2009-09-03 03:03:02 UTC
Mi potete spiegare l'articolo 2644?

Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.

p.s. L'articolo precedente il 2643 elenca gli Atti soggetti a trascrizione
Quattro risposte:
anonymous
2009-09-03 06:44:32 UTC
Ha prevalenza la trascrizione effettuata in epoca anteriore.

Il secondo comma dice che a chiunque ha effettuato una trascrizione non è opponibile nessun altra trascrizione (neppure quelle effettuate a seguito di un acquisto avvenuto in epoca antecedente la prima trascrizione).

Ad esempio: Sempronio vende lo stesso immobile prima a Caio e poi a Tizio. Tizio il 2/1/09 trascrive l'acquisto dell' immobile avvenuto il 2/1/09, Caio il 3/1/09 trascrive l'acquisto di quell' immobile avvenuto il 1/1/09 e quindi prima che lo acquistasse Tizio.

Nonostante Tizio abbia acquistato successivamente l'immobile, è stato il primo a trascriverne l'acquisto e pertanto non gli sarà opponibile nulla.
umberto.toso
2009-09-03 12:18:05 UTC
l'art. in questione vale a risolvere i conflitti tra più soggetti aventi causa da 1 medesimo dante causa ( in pratica: 1 soggetto cede a più soggetti lo stesso bene immobile): essendo i beni immobili soggetti a trascrizione, tra più aventi causa prevale quello ke x primo esegue la trascrizione
Cicos
2009-09-03 10:53:46 UTC
vale la prima trascrizione in ordine di tempo. La trascrizione non attribuisce la proprietà del bene, ma rende inopponibile al trascrivente acquirente atti incompatibili con l'acquisto di tale diritto.
anonymous
2009-09-03 10:12:23 UTC
la trascrizione dei beni immobili nei registri civili comportano la piena e totale proprietà e diritti di godimento su quel bene immobile..quindi se terze persone trascrivono beni immobili quando è già esistente la loro trascrizione...qst nn possono godere dei diritti derivanti da tale trascrizione poikè appartengono già ad altro soggetto..


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