L' art. 4 L.110/1975 e art. 45 T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, R. D. 6 maggio 1940 n.635) prevede che i coltelli sono considerati strumenti destinati principalmente nell'ambito domestico o di lavoro.
Il nostro ordinamento giuridico distingue le "armi c.d. bianche" tra proprie ed improprie".
A questo proposito, le armi proprie sono quelle destinate
all'offesa della persona (coltelli a scatto, pugnali ecc).
Le armi proprie possono essere vendute solo da esercizi commerciali muniti di apposita licenza rilasciata dalla Questura.
Preciso che per coltelli si intendono quelli con lama fissa
a 2 tagli e punta acuminata.
I coltelli con una parte affilata e l' altra seghettata e/o dentata non sono considerati pugnali dato che la presenza stessa della seghettatura presuppone l' utilizzo come attrezzo per il lavoro.
Invece, le armi bianche improprie, per esempio i coltelli da tasca sono quelle che possedendo una potenzialità offensiva e possono legittimare la licenza del porto d'armi (per giustificato motivo).
Le armi "bianche improprie" possono essere vendute al pubblico ed acquistate senza obbligo di denuncia presso le autorità competenti ed essere trasportate solamente in presenza di un giustificato motivo (si pensi all'utlizzo di coltelli o arnesi appuntiti da parte di falegnami, elettricisti, idraulici) .
I Coltelli a scatto, a scrocco, a molletta sono qualificati come armi proprie.
La Cassazione gli ha assimilati a dei pugnali pieghevoli
veri e propri.
Un coltello a scatto con lama a punta arrotondata, però,
non potrebbe essere mai considerato un'arma
per il fatto che la sua funzione non potrebbe essere
altra che quella di un normale strumento da taglio e l'apertura a scatto non potrebbe essere considerata altro che
una utilissima facilitazione per chi deve usarlo con una sola mano . Faccio un esempio : marinaio che deve tagliare una cima in precarie condizioni di equilibrio.
In troppe massime la Suprema Corte di Cassazione Cassazione dimentica che ai fini della distinzione non
hanno alcun rilievo l'insidiosità dello strumento o la sua pericolosità, ma la sua destinazione primaria.
Preciso che con la circolare 559C.7572.10179 (17)1 il Ministero dell' Interno ha specificato che i coltelli
a scatto sono da considerare armi proprie,
con tutte le conseguenze in ordine al loro regime giuridico: infatti sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di coltello a serramanico,
cioè di un coltello avente nel manico una concavità destinata ad accogliere la lama una volta fatta serrare manualmente, perché lo stesso deve considerarsi arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75, norma che riguarda gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere", da distinguersi dalle c.d. armi bianche, la cui destinazione naturale è l'offesa, tra cui rientra il coltello c.d. a scatto o "molletta" (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 26/4/1995 n. 4514).